Bonus giovani
Relativamente al BONUS GIOVANI , si ricorda che l’articolo 22 del D.L. n. 60/2024 prevede una riduzione contributiva totale, nel limite massimo di 24 mesi, riconosciuta ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 35, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, per un importo massimo di:
- 500 euro mensili, per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 (articolo 22, comma 1);
- 650 euro mensili, per le assunzioni effettuate nella ZES Unica per il Mezzogiorno dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (articolo 22, comma 3).
Bonus donne
Il BONUS DONNE, invece, previsto dal successivo articolo 23 del decreto Coesione, è un esonero contributivo totale, fruibile nel limite massimo di 650 euro su base mensile, che può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate:
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, riguardanti donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, ovunque residenti, per un massimo di 24 mesi;
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, riguardanti donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, per un massimo di 12 mesi;
- dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, riguardanti donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, per un massimo di 24 mesi.
Contribuzione esonerabile
Fermi restando i limiti mensili sopra indicati (500 o 650 euro su base mensile), l’esonero contributivo totale si applica ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati. Per entrambi i Bonus, dunque, così come spiegato nelle Circolari Inps n. 90 e 91 del 2025, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi.
È, invece, soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall’articolo 3, comma quindici, della legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
Poiché, inoltre, gli esoneri contributivi in trattazione operano sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile – gli esoneri contributivi sono calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Con specifico riferimento al Bonus giovani, inoltre, la Circolare n. 90/2025 precisa che, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.
