La Cassazione delimita la base imponibile contributiva: rileva il reddito della società solo se imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF
Il caso
La controversia trae origine da due avvisi con i quali l’INPS aveva richiesto il versamento di contributi alla Gestione commercianti calcolati anche sugli utili prodotti da una Srl negli anni 2015 e 2017.
La contribuente era socia unica e amministratrice della società e svolgeva al suo interno attività lavorativa. Gli utili considerati dall’Istituto, tuttavia, non erano stati percepiti dalla socia, ma erano rimasti nella società.
La Corte d’Appello di Milano aveva escluso la debenza dei maggiori contributi, rilevando una differenza sostanziale rispetto alle società di persone: nelle società di capitali il reddito prodotto dalla società non viene automaticamente attribuito al socio per il solo fatto della partecipazione posseduta.
L’INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che nella base contributiva dovesse essere ricompreso anche il reddito prodotto dalla Srl e riconducibile alla partecipazione del socio lavoratore, indipendentemente dalla materiale distribuzione degli utili.
Le motivazioni della decisione
Il punto di partenza della Suprema Corte è rappresentato dall’articolo 1 della legge n. 233/1990 e, soprattutto, dall’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992.
Quest’ultima disposizione stabilisce che, per gli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF prodotti nell’anno cui la contribuzione si riferisce.
La base contributiva non è quindi limitata al solo reddito derivante dall’attività che determina l’iscrizione alla Gestione, ma può comprendere anche ulteriori redditi d’impresa. È tuttavia necessario che si tratti di redditi fiscalmente riferibili al soggetto obbligato e da questo dichiarati ai fini IRPEF.
È proprio tale collegamento con la disciplina fiscale a risultare decisivo nel caso delle società di capitali.
Nelle società di persone opera il principio di trasparenza previsto dall’articolo 5 del TUIR, in base al quale il reddito viene imputato ai soci indipendentemente dalla sua effettiva percezione e in proporzione alla relativa quota di partecipazione.
Diversamente, nelle società di capitali il reddito d’impresa è prodotto dalla società, soggetto autonomamente assoggettato a IRES, e non può essere considerato reddito del socio per il solo fatto che questi detenga una partecipazione.
Secondo la Cassazione, neppure la circostanza che il socio presti attività lavorativa all’interno della Srl consente di superare tale distinzione. Il socio che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza è tenuto all’iscrizione alla Gestione commercianti, qualora ne ricorrano i presupposti, ma da ciò non consegue che l’intero reddito prodotto dalla società possa essere automaticamente trasferito nella sua base contributiva.
Occorre, invece, verificare se e quando il reddito d’impresa prodotto dalla Srl sia fiscalmente imputato al socio.
Una diversa interpretazione determinerebbe l’assoggettamento a contribuzione di un reddito dichiarato dalla società ai fini IRES che, nello stesso periodo d’imposta, non costituisce reddito IRPEF del soc
La Suprema Corte respinge anche la tesi secondo cui l’inclusione degli utili non distribuiti sarebbe giustificata dall’esigenza di evitare comportamenti elusivi. La decisione di accantonare gli utili può infatti rispondere a ordinarie esigenze imprenditoriali e non può essere considerata, di per sé, uno strumento diretto a ridurre l’onere contributivo del socio.
Non è quindi possibile ampliare in via interpretativa la base imponibile oltre quanto previsto dalla disciplina previdenziale. Il collegamento operato dal legislatore con i redditi denunciati ai fini IRPEF impedisce di assoggettare a contribuzione gli utili prodotti dalla Srl e accantonati a riserva quando non siano stati attribuiti al socio.
Nel caso esaminato non risultavano né la distribuzione degli utili alla socia né l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’INPS, confermando l’esclusione dei maggiori contributi richiesti.
