Minusvalenze deducibili nel reddito di lavoro autonomo

Il nuovo articolo 54-quater precisa le condizioni affinché le minusvalenze possano essere considerate deducibili.

La deducibilità delle minusvalenze, comunque, è ancorata ai criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, le quali concorrono a formare il reddito se:

  • a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.

A differenza di quanto previsto con riferimento alle plusvalenze, le minusvalenze dei beni strumentali destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Determinazione della minusvalenza – Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 4 agosto 2006, n. 28, i componenti negativi in esame, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa, ossia all’atto della percezione del corrispettivo.