Concordato preventivo biennale e cambio di attività per il contribuente forfettario

Si possono generare due principali situazioni: 1) La cessazione del concordato 2) La Decadenza del concordato.

La prima, la cessazione del concordato in cui il contribuente perde i benefici , come se il concordato non fosse mai stato sottoscritto. Questo accade quando il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio del concordato rispetto a quella precedente. Attenzione , la cessazione non si applica se vi è una variazione del Codice Ateco che prevede la medesima percentuale di redditività prevista sui redditi. In tal caso il concordato resta valido ed efficace. La seconda, la decadenza è quando il contribuente si vede negare tutti i benefici del concordato ma resta vincolato al valore più alto tra reddito conseguito e reddito concordato. Per fare un esempio se il reddito concordato e’ di 40.000 euro le imposte e i contributi saranno dovuti comunque su 40.000, anche se il reddito effettivo è inferiore ( 10.000 euro, 20.000 euro e così via), mentre se il reddito è superiore( es. 50.000 euro) allora tale reddito sarà quello da considerarsi .