La trasformazione involutiva da società di persone in ditta individuale

consulenza societaria di domenico elisabetta

Il caso di trasformazione involutiva è quando il socio superstite decide di proseguire l’attività sotto forma di impresa individuale, ancor prima della scadenza dei sei mesi previsti per ricostituire la pluralità dei soci.

Riferimenti normativi Codice civile, art. 2272; Agenzia delle Entrate, risoluzione 3 aprile 2006 n. 47/E; Agenzia delle Entrate, circolare 19 giugno 2002 n. 54/E. In una società di persone, per svariati motivi, può venir meno la compagine societaria, a eccezione di un unico socio; in questa circostanza la soluzione più ragionevole appare lo scioglimento della società. Se questa situazione si dovesse protrarre per un periodo superiore a sei mesi si determinerebbe una delle cause che comporta lo scioglimento della società di persone. Il socio superstite potrà operare con la società in forma unipersonale, per sei mesi, senza che questa entri nello stato di liquidazione. Alla scadenza dei sei mesi l’unico socio potrà decidere o di sciogliere ed estinguere la società oppure di proseguire l’attività sotto forma di impresa individuale, ricorrendo alla trasformazione involutiva; il socio superstite potrebbe anche decidere di non voler trovare nuovi soci e di effettuare l’anomala trasformazione involutiva prima che scadano i sei mesi previsti dall’art. 2272, c.c. In questo caso dovrà comunicare la propria decisione di sciogliere anticipatamente la società, con atto pubblico notarile o con un atto autenticato da notaio e di conseguenza si avrà la decadenza del termine dei sei mesi previsto dalla legge per tale operazione. La decisione di effettuare la trasformazione involutiva in ditta individuale comporterà lo scioglimento della società e la sua liquidazione con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite, con la conseguente estinzione della società. Il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrà liquidare la quota al socio escluso o receduto o agli eredi del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. La valutazione della quota verrà fatta al valore effettivo (inteso quale capacità reddituale futura dei beni) e non a quello contabile; pertanto, si dovrà procedere alla valutazione dell’attivo e del passivo in funzione della loro attitudine a produrre di redditi. Al socio al quale viene liquidata la quota sociale spetta anche la quota di partecipazione agli utili e alle perdite in corso di realizzazione sia con riferimento a operazioni già concluse e sia con riferimento a operazioni non ancora concluse. Le somme spettanti al socio uscente dovranno essere corrisposte entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, senza che su esse maturino interessi; qualora le somme spettanti fossero pagate oltre tale data matureranno i relativi interessi. Il pagamento della somme dovute può essere effettuato anche mediante l’assegnazione di beni (mobili e immobili), crediti o tramite il versamento di utili o tramite una rateazione per un determinato lasso di tempo. La maggior somma pagata al socio uscente, rispetto al valore contabile della quota, deve essere contabilizzata dalla società, secondo il principio di competenza, come componente negativo di reddito deducibile, nell’esercizio in cui è deliberato il recesso.

ADEMPIMENTI FISCALI

Questa particolare trasformazione “atipica” da società di persone in ditta individuale è fiscalmente neutra come affermato dall’Agenzia delle Entrate, con circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, nella quale si precisa che “si è dell’avviso che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni”; tale tesi è stata confermata con la circolare 30 luglio 2008, n. 229/E. Qualora il socio decidesse di non continuare l’attività d’impresa e destinasse i beni a finalità extra-imprenditoriali non vi sarà neutralità fiscale. Attenzione L’assegnazione dell’azienda al socio superstite non è soggetta a IVA, ex art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi della risoluzione n. 47/E/2006. Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi la società, per il tramite dell’unico socio, dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi (Modello Unico Società di Persone), relativa all’ultimo periodo di imposta che va dall’inizio dell’esercizio sino allo scadere del termine civilistico dei 6 mesi per la ricostituzione della pluralità dei soci, oppure sino alla data in cui il socio superstite ha comunicato la propria decisione di sciogliere anticipatamente la società senza attendere lo scadere dei sei mesi. La dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata nei termini ordinari di scadenza in quanto la cessazione della società avviene senza che vi sia stata una formale liquidazione della stessa. Il socio superstite dovrà dichiarare nel proprio modello Unico Persone Fisiche come ditta individuale il reddito di impresa prodotto nella rimanente parte dell’esercizio utilizzando, a seconda dei casi, il quadro RF (impresa in contabilità ordinaria) o il quadro RG (impresa in contabilità semplificata), nonché l’integrale reddito relativo alla estinta società di persone nel quadro RH. Nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi della società emergesse un credito IRAP, inerente il periodo ante trasformazione, in virtù della neutralità fiscale dell’operazione (circolare 26 febbraio 2008 n. 13/E), l’imprenditore individuale lo potrà indicare nella propria successiva dichiarazione dei redditi quale credito rinveniente dal periodo precedente.

ADEMPIMENTI IVA

Il socio superstite dovrà aprire un nuovo numero di partita IVA per la ditta individuale, mediate compilazione del modello AA9/11, barrando nel quadro E la casella 1b e indicare la precedente partita IVA della trasformata società e subentrerà in tutti i diritti e i doveri della precedente società. Inoltre, nelle note al modello, occorrerà specificare che trattasi di “trasformazione impropria” da società a ditta individuale effettuata ai sensi dell’art. 2272, c.c. In tal modo, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad assegnare un nuovo numero di Partita IVA alla ditta individuale e a cancellare automaticamente la Partita IVA della società. Per quanto concerne la dichiarazione IVA, come previsto dalla risoluzione 30 luglio 2008, n. 329/E, e dalle istruzioni del modello di dichiarazione IVA, l’impresa individuale presenterà un’unica dichiarazione in forma unificata, comprendente un frontespizio e due moduli, di cui il primo utilizzato per le operazioni dell’impresa individuale e il secondo per le operazioni della società fino al momento della sua estinzione. Se tutte le operazioni verranno compiute secondo quanto stabilito dalle istruzioni al modello di dichiarazione, l’eventuale credito IVA della società potrà essere trasferito alla ditta individuale. Se dovesse scaturire un debito IVA relativo alla liquidazione periodica della società estinta il modello di pagamento sarà intestato alla ditta individuale.

GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi per cessare la società e aprire la nuova ditta individuale verranno effettuati telematicamente al Registro delle Imprese. Dovrà essere presentato un Modello S3 per comunicare lo scioglimento senza messa in liquidazione, intervenuto a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, con comunicazione della contestuale cancellazione dell’impresa. Nel caso in cui la società fosse iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane, il socio superstite dovrà provvedere a cancellarla da tale albo, inserendo nella pratica telematica anche questa opzione, con l’accorgimento di inserire nelle note del Modello S3 la seguente dicitura “l’attività verrà proseguita in forma di ditta individuale artigiana per la quale verrà presentata apposita domanda di iscrizione all’Albo”. Inoltre, si dovrà provvedere alla comunicazione di cancellazione dall’INPS e dall’INAIL qualora la società avesse tali iscrizioni. La ditta individuale compilerà il Modello I1, comunicando, a seconda dei casi, l’iscrizione dell’impresa senza l’avvio immediato dell’attività (nel caso sia necessario richiedere delle nuove autorizzazioni amministrative), oppure con l’avvio contestuale (nel caso l’attività sia libera ovvero necessiti di una mera comunicazione di sub-ingresso). Qualora l’imprenditore individuale fosse tenuto all’iscrizione all’INPS e all’INAIL, dovrà effettuarla mediante la pratica che trasmetterà al Registro delle Imprese. Nel caso fosse necessario richiedere l’iscrizione presso l’Albo delle Imprese Artigiane sarà necessario indicarlo nella pratica d’iscrizione della ditta individuale inserendo come data di inizio attività, la stessa data inserita per la decorrenza della cancellazione della società; la coincidenza delle date è necessaria per ottenere la continuità contributiva ai fini INPS.

GLI ADEMPIMENTI FISCALI DEL SOCIO USCENTE

Il socio che esce dalla società di persone dovrà provvedere a dichiarare, nel proprio Modello Unico Persone Fisiche, ai fini delle imposte dirette, secondo il principio di competenza, la parte di quota liquidata che ha natura reddituale in quanto la parte relativa al rimborso di capitale non è soggetta a tassazione. La quota di natura reddituale è costituita dalle somme ricevute dalla società a titolo di avviamento maturato, riserve in sospensione d’imposta (ove esistenti), plusvalori latenti nei beni della società e quota di utile dell’esercizio in corso. Tali somme avendo natura reddituale, in quanto provenienti da partecipazioni in imprese, consentono la deducibilità di eventuali perdite imputate al socio in periodi precedenti. Il socio receduto assoggetterà tali somme a tassazione ordinaria se possiede la quota di partecipazione nella società da meno di cinque anni. Qualora i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art. 5, Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni, gli stessi potranno essere assoggettati a tassazione separata. Il contribuente potrà richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi, compilando la sezione II del quadro RM del Modello Unico, relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l’ammontare conseguito o imputato nell’anno in cui avviene il conseguimento o l’imputazione. Si ricorda che per tali redditi il contribuente ha comunque la facoltà di optare per la tassazione ordinaria.

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