Bonus giovani under 35, beneficiari e condizioni di ammissibilità Le domande potranno essere inoltrate all’Inps a partire dal 16 maggio 2025

Si tratta, come noto, dell’esonero contributivo totale per datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono (o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato) giovani che non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Beneficiari e rapporti incentivati

Possono fruire del Bonus Giovani under 35 tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Dal campo di applicazione del Bonus sono esclusi:

  • i rapporti di lavoro domestico
  • i rapporti di lavoro di apprendistato;
  • le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato.

L’esonero spetta, invece, per:

  • i rapporti di lavoro part-time;
  • i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Misura dell’esonero

L’esonero, pari al 100% dei i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, nel limite di importo mensile pari a:

  • 500 euro, per le assunzioni/trasformazioni effettuate, in tutto il territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • 650 euro mensili, per le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle regioni della ZES Unica dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) fino al 31 dicembre 2025, a condizione che la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione/trasformazione, pena l’inammissibilità al beneficio.

A riguardo, la Circolare precisa che:

  • per i rapporti di lavoro di cui al punto 1, instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
  • per i rapporti di cui al punto 2, instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (euro 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Condizionalità generali di ammissione

Oltre al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva, sono previste specifiche condizioni di ammissibilità.

In particolare, il diritto alla legittima fruizione delle agevolazioni è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (tale requisito è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata);
  • il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato (i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione);
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo (la violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito).

Condizionalità specifiche per la ZES

Per le sole assunzioni nella ZES, in aggiunta alle condizioni di cui al precedente paragrafo, è previsto che:

  • l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali;
  • non sono ammesse al beneficio le “imprese in difficoltà” ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/20147 e i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
  • l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto.

Presentazione della domanda

Ai fini dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare domanda all’Inps, avvalendosi del modulo di istanza on-line disponibile, a partire dal 16 maggio 2025, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.

A tal proposito, l’Inps precisa che, per leassunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale ex articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, per le assunzioni nella ZES ex articolo 22, comma 3, la domanda potrà riguardare esclusivamente i rapporti di lavoro non ancora in corso. È, infatti, previsto che l’invio della comunicazione telematica all’Inps con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell’assunzione, pena l’inammissibilità al beneficio.