Bonus Donne, a chi e per quanto spetta.

Si tratta, nello specifico, dell’esonero contributivo totale previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025, che potrà essere richiesto all’Inps a partire dal 16 maggio 2025.

Lavoratrici per cui spetta il beneficio

Il beneficio contributivo in commento spetta in favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2025 donne:

  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 (settori o professioni con elevata disparità occupazionale di genere);
  • di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Rapporti incentivati

In merito ai rapporti di lavoro incentivabili, la circolare chiarisce che possono essere oggetto di esonero:

  • i contratti di lavoro a tempo parziale;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’incentivo, invece, non si applica:

  • alle assunzioni a tempo determinato;
  • alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
  • ai rapporti di lavoro domestico;
  • ai rapporti di apprendistato;
  • alle assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
  • per le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Durata dell’esonero

Per quanto riguarda la durata, la Circolare precisa che il Bonus donne è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi dalla data di assunzione:

  • per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • per le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

Diversamente, per le assunzioni di donne, ovunque residenti, operanti nei settori o professioni con elevata disparità di genere, la durata dell’incentivo è pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

Periodo di applicazione

Per quanto riguarda il periodo agevolato, il beneficio contributivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate:

  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, riguardanti donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 2 anni, ovunque residenti;
  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, riguardanti donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere;
  • dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, riguardanti donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (in tal caso la domanda di riconoscimento dell’esonero deve essere effettuata prima di procedere all’assunzione).

Ammontare dell’esonero

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (da ridurre proporzionalmente per i rapporti a tempo parziale).

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (euro 650/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, è previsto che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

La fruizione dell’esonero è, altresì, subordinata al possesso del DURC e alla conformità con gli altri obblighi di legge previsti dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006.

Per le assunzioni agevolate effettuate nella ZES, inoltre, è necessario che nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

Domande a partire dal 16 maggio

Per poter accedere al beneficio, i datori di lavoro, a partire dal 16 maggio 2025, dovranno inoltrare all’Inps la domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.

A riguardo, si fa presente che, come per il Bonus Giovani, per le assunzioni di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, la domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, per le assunzioni di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso. In tal caso, la domanda all’Inps deve essere presentata prima di assumere, pena l’inammissibilità al beneficio.
A tal fine, l’Inps invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.