L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, trascorsi 30 giorni senza pagamento, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’iscrizione del fermo senza comunicare al debitore il successivo provvedimento
Il preavviso apre la procedura: dopo 30 giorni non è necessaria un’altra comunicazione.
Nel rispetto dell’articolo 86, comma 2, Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a notificare il preavviso di fermo. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro il termine di 30 giorni, tuttavia, il fermo può essere successivamente eseguito senza necessità di un’ulteriore comunicazione.
Non sussiste, pertanto, un obbligo per l’agente della riscossione di notificare prima il preavviso e poi anche il provvedimento di fermo vero e proprio.
