Visto di conformità infedele, la Cassazione: nessun recupero automatico del credito IVA

La Cassazione chiarisce gli effetti del visto di conformità irregolare: se il professionista è abilitato, il credito IVA compensato non può essere recuperato automaticamente

Con l’ordinanza n. 4917 del 5 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che il visto di conformità irregolare o “infedele”, quando è comunque apposto da un professionista abilitato, costituisce una violazione meramente formale che non consente all’Agenzia delle Entrate di recuperare automaticamente il credito IVA utilizzato in compensazione dal contribuente. La decisione affronta un tema di grande rilievo operativo per imprese e professionisti, spesso al centro dei controlli dell’Amministrazione finanziaria: gli effetti del visto di conformità irregolare sui crediti IVA compensati.

La Corte valorizza la distinzione, già contenuta nella disciplina normativa, tra omissione del visto, visto apposto da soggetto non abilitato e visto irregolare o infedele. Solo l’utilizzo del credito in compensazione in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto oppure con visto rilasciato da soggetto non abilitato consente all’Agenzia delle Entrate di procedere al recupero del credito. Nel caso di visto irregolare, invece, la violazione resta circoscritta alla sfera del professionista che ha rilasciato l’attestazione e non produce automaticamente effetti sulla posizione fiscale del contribuente.

Quando è obbligatorio il visto di conformità per compensare un credito IVA

Il visto di conformità rappresenta uno strumento di controllo preventivo introdotto dal legislatore per rafforzare l’affidabilità dei crediti fiscali utilizzati in compensazione. La disciplina è contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del decreto legge n. 78 del 2009, successivamente modificato dal decreto legge n. 50 del 2017.

La norma stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito. In alternativa, per i soggetti sottoposti a revisione legale dei conti, la dichiarazione può essere sottoscritta anche dal revisore legale o dall’organo di controllo, attestando l’esecuzione delle verifiche previste dalla normativa.

Il visto di conformità consiste in un’attestazione rilasciata da un professionista abilitato, come dottori commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, i quali certificano la corrispondenza tra i dati indicati nella dichiarazione e la documentazione contabile e fiscale del contribuente. Le verifiche che il professionista deve svolgere sono disciplinate dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, che individua i controlli minimi necessari prima del rilascio del visto.

Questo sistema introduce quindi un controllo formale qualificato, affidato a un soggetto terzo rispetto al contribuente, con l’obiettivo di ridurre il rischio di utilizzo indebito dei crediti fiscali.

Il visto di conformità irregolare fa perdere il credito IVA compensato?

La questione affrontata dalla Cassazione riguarda l’ipotesi in cui il visto di conformità sia stato effettivamente apposto da un professionista abilitato, ma l’Amministrazione finanziaria ritenga che i controlli svolti siano stati incompleti o non conformi agli obblighi previsti dalla normativa.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4917 del 5 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso atti di recupero nei confronti di una società che aveva utilizzato in compensazione crediti IVA relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019. Il visto di conformità era stato regolarmente apposto da un professionista abilitato, ma l’Ufficio, all’esito di controlli effettuati sul professionista ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, aveva ritenuto irregolare l’attività di verifica svolta e aveva proceduto al recupero dei crediti utilizzati, con interessi e sanzioni.

Secondo l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria, l’irregolarità dei controlli avrebbe dovuto essere considerata come una infedele attestazione del visto, idonea a legittimare il recupero del credito utilizzato in compensazione, laddove, la Corte di Cassazione respingeva questa interpretazione, chiarendo che la disciplina normativa distingue tra diverse situazioni, ciascuna caratterizzata da conseguenze giuridiche differenti.

Il visto di conformità infedele può far recuperare il credito IVA al contribuente?

Secondo la Corte, la normativa consente il recupero del credito utilizzato in compensazione solo in presenza di specifiche situazioni espressamente previste dalla legge.

La prima riguarda l’utilizzo in compensazione di crediti IVA in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità. Se il contribuente utilizza il credito senza il visto obbligatorio, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero del credito indebitamente compensato.

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato. In questa situazione il visto è considerato giuridicamente inesistente e la compensazione viene effettuata in violazione della normativa.

Diversa è invece l’ipotesi del visto infedele o irregolare. In questo caso il visto è stato effettivamente apposto da un professionista abilitato, ma i controlli previsti dalla normativa risultano carenti o incompleti.

Secondo la Corte di Cassazione, anche in questa situazione non è possibile equiparare l’irregolarità del visto all’assenza del visto stesso. L’irregolarità costituisce infatti una violazione distinta che riguarda l’attività di controllo affidata al professionista e che non incide, di per sé, sull’esistenza del credito IVA utilizzato in compensazione.

La Cassazione considera il visto irregolare una violazione formale.

Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza n. 4917 del 2026 riguarda la qualificazione giuridica dell’irregolarità del visto di conformità.

La Corte afferma che, quando il visto è stato effettivamente apposto da un professionista abilitato, eventuali carenze nei controlli previsti dal decreto ministeriale n. 164 del 1999 integrano una violazione di natura meramente formale.

Si tratta di una irregolarità che non incide sulla determinazione della base imponibile, sull’ammontare dell’imposta dovuta o sul versamento del tributo. In altre parole, il fatto che il professionista abbia svolto controlli incompleti non modifica di per sé l’esistenza del credito IVA.

La verifica sulla reale esistenza del credito resta infatti affidata ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate può sempre accertare se il credito compensato sia effettivamente esistente, certo, liquido ed esigibile e, in caso contrario, procedere al recupero del tributo con gli ordinari strumenti accertativi, nel merito, ciò che la Corte esclude è che la sola irregolarità del visto possa costituire automaticamente motivo per recuperare il credito compensato.

Le sanzioni se il visto di conformità è infedele

L’ordinanza della Cassazione chiarisce anche il regime sanzionatorio applicabile nei casi di visto irregolare.

Quando il professionista rilascia un visto di conformità senza aver effettuato correttamente i controlli previsti dalla normativa, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La sanzione va da 258 a 2.582 euro ed è posta a carico del professionista che ha rilasciato l’attestazione irregolare. L’ordinamento tributario attribuisce infatti al professionista un ruolo di controllo qualificato e fa affidamento sulla sua diligenza nell’esecuzione delle verifiche preliminari.

La responsabilità per l’irregolarità del visto resta quindi circoscritta alla sfera del professionista, mentre il contribuente può essere chiamato a rispondere solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione risulti inesistente o indebitamente utilizzato.

Cosa cambia per contribuenti e professionisti dopo l’ordinanza della Cassazione

La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e assume particolare rilievo nella prassi dei controlli fiscali.

Per i contribuenti la decisione rappresenta una tutela importante, perché esclude che un errore del professionista nel rilascio del visto possa automaticamente tradursi nel recupero del credito IVA compensato. L’Amministrazione finanziaria resta comunque libera di verificare la reale esistenza del credito, ma non può fondare il recupero esclusivamente sull’irregolarità del visto.

Per i professionisti, invece, la decisione ribadisce la responsabilità connessa al rilascio del visto di conformità e la necessità di svolgere con attenzione i controlli previsti dalla normativa. Il visto non rappresenta infatti un adempimento meramente formale, ma costituisce un elemento essenziale del sistema di prevenzione delle compensazioni indebite.

La distinzione tracciata dalla Corte tra irregolarità del visto e inesistenza del credito contribuisce quindi a chiarire il funzionamento del sistema dei controlli fiscali e a delimitare in modo più preciso i poteri dell’Amministrazione finanziaria in materia di recupero dei crediti IVA utilizzati in compensazione.