Forfettari: cambio regime in corso d’anno

La dichiarazione IVA 2026 accoglie le rettifiche IVA correlate all’entrata e all’uscita dal regime forfettario, in virtù del fatto che pur essendo stato abrogato il comma 3 dell’articolo 19-bis2 in vigore dal 13 dicembre 2025, il richiamo all’articolo 61 della Legge n.190/2014 riconduce alle regole ordinarie per effettuare la rettifica iva nelle situazioni di “passaggio”.

I contribuenti forfettari che cambiano regime devono rettificare, dunque, della detrazione IVA per recuperare o riversare l’IVA delle operazioni effettuate “ante” cambiamento. In questo scenario se la soglia degli 85mila euro apre uno spartiacque sereno in questo “cambio” regime, quella dei 100mila euro, invece, comporta alcune specifiche operatività. Difatti, l’incasso che comporta il “sopra soglia” determina un mutamento di regime tributario in corso d’anno, con effetti ai fini sia delle imposte sui redditi, che dell’Iva e delle ritenute.

Sotto il profilo dichiarativo, inoltre, la rilevanza ai fini del superamento del limite di 100.000 euro conta l’incasso – e non l’emissione della relativa fattura

Regime forfettario: le novità 2026

Il regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014), destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni consente di fruire di rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili.

Tra le semplificazioni, vi era l’esonero dalla fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. Tale obbligo è stato esteso:

  • dal 1° luglio 2022 tale obbligo è stata esteso, anche ai titolari di partita Iva in regime forfetario per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a 25mila eur;
  • dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri (articolo 18 del decreto-legge n. 36 del 2022).

Inoltre, ai soggetti che rientrano in questo regime è concessa la possibilità di determinare in modo forfettario il reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap – con un’aliquota al 15% ovvero del 5% nei primi 5 anni per le neo-attività.

CALCOLO: Il reddito forfettario è ottenuto applicando il coefficiente di redditività, stabilito a secondo dal codice attività (Ateco) esercitato, ai ricavi/compensi incassati. Al valore così ottenuto si sottraggono i contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge, e si ottiene l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% (ovvero 5%).

Il regime forfettario è un regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale che posseggono i requisiti stabiliti dalla citata legge e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

La soglia di ricavi e compensi che consente di applicare la predetta imposta forfetaria è pari a 85 mila euro – soglia così innalzata, da ultimo, dal comma 54 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n.197/2022).

Se durante l’anno il contribuente ha maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, l’applicazione del regime agevolato cessa immediatamente, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

DECORRENZA USCITA DAL REGIME1)      Se si superano gli 85.000 euro, ma non la soglia di 100.000 euro: l’uscita decorre dall’anno successivo.              Se, ad esempio, nel corso del 2026 il contribuente ha ricavi pari a 95.000 euro,              l’uscita dal forfettario decorrerebbe dal mese di gennaio del 2027.2)      Se si superano i 100.000 euro: l’uscita è immediata e si dovrà iniziare ad applicare l’IVA a partire dalle operazioni successive

Chi è escluso dal regime forfettario

I soggetti esclusi dall’applicazione del regime forfetario sono: 

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 
  • i soggetti non residenti – eccetto quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. 
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria; 
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; 
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; 
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (Art.49 e 50TUIR) a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 35 mila euro (importo elevato dal 2025 dall’articolo 1, comma 12 della Legge n. 207/2024 e riconfermato anche per l’anno 2026 dall’articolo 1 comma 27 della Legge n.199/2025).

La verifica del reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati rispetto la soglia di 35mila euro è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

Entrata e uscita dal regime forfettario

Per l’accesso al regime vale il comportamento concludente del contribuente, essendo il regime forfettario un regime naturale. 

È opportuno fare un distinguo nel caso di un contribuente che cominci una nuova attività. In tal caso, si potrà accedere al regime agevolato nel momento in cui comincia l’attività (Art.1 co. 56, Legge n. 190/2014) comunicando tale scelta attraverso la dichiarazione di inizio di attività (Mod. AA9/12) entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Quando, invece, il contribuente si trova già in attività dovrà darne comunicazione in sede dichiarativa, barrando la casella specifica nel quadro “VO” e, con riferimento alla dichiarazione IVA2026, la casella 1 del Rigo VO33.

Se il contribuente ha già un’attività avviata, in estrema sintesi, si possono verificare due casi il passaggio:

  1. da un regime al forfettario: il passaggio al regime forfettario è legato al comportamento concludente, essendo – come anticipato – un regime naturale.
  2. dal forfettario a un altro regime (semplificato-ordinario): il contribuente dovrà attraverso il suo comportamento dare evidenza della sua “scelta” – fatturare, tenere la contabilità in base al regime prescelto, etc. – nonché darne comunicazione nella prima dichiarazione annuale.

Precisiamo che, come anticipato, l’uscita dal regime forfettario può avvenire per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge o al verificarsi di una delle cause ostative. In tal caso, è prevista una specifica decorrenza a seconda che l’utente superi o meno il tetto dei 100mila euro, vedi riquadro che segue.

DECORRENZA USCITA DAL REGIME1)      Se si superano gli 85.000 euro, ma non la soglia di 100.000 euro: l’uscita decorre dall’anno successivo.              Se, ad esempio, nel corso del 2026 il contribuente ha ricavi pari a 95.000 euro,              l’uscita dal forfettario decorrerebbe dal mese di gennaio del 2027.2)      Se si superano i 100.000 euro: l’uscita è immediata e si dovrà iniziare ad applicare l’IVA a partire dalle operazioni successive              Se, ad esempio, nel corso del 2025 il contribuente ha ricavi pari a 125.000 euro,               l’uscita dal forfettario decorrerebbe già dal 2025. Sono da assoggettare a IVA sia il              corrispettivo dell’operazione dalla quale scatta il superamento della soglia che quello              delle operazioni da fatturare.

La scelta del “passaggio” di regime nel modello IVA2026

La scelta compiuta dal contribuente si riflette in sede dichiarativa nel quadro “VO” che accoglie l’opzione per l’adozione o l’accesso a un regime, il quadro “VA” in cui si manifesta qual è l’ultima dichiarazione IVA, prima dell’ingresso nel regime forfetario e il quadro VF dove si effettua la rettifica della detrazione IVA.

La facoltà (o l’obbligo) di cambiare o adottare uno specifico regime fiscale o contabile è compiuta dal contribuente nella dichiarativa IVA attraverso la compilazione del quadro “VO”, come da schema che segue:

ChiCosaValiditàDich. IVA2026
ForfettariArt. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014Opta nell’anno 2025, per la determi­nazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revocaRigo VO33, la casella 1
Imprese MinoriArt. 18, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973Per il 2025 l’opzione per il regime di contabilità ordinariaL’opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, e resta valida fino a revoca (cfr. par. 6.6 della circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).Rigo VO20, la casella 1 d
Esercenti arti e professioniArt. 3, comma 2, d.P.R. n. 695 del 1996Per il 2025 l’opzione per il regime di contabilità ordinariaL’opzione, trattandosi di regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.Rigo VO21, la casella 1 d

È opportuno ricordare in questa sede che, come chiarito nella Circ. n.32/E/2023, i contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono, tuttavia, non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario si perfeziona col comportamento concludente, ma deve essere comunicata, in ogni caso, tramite la prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

L’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione – che resta valida per almeno un triennio – non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta la sanzione amministrativa di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n.471/1997.

Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora optati per il regime di contabilità semplificata, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori. (Circ. n.32/E/2023)

Se la dichiarazione IVA2026 è l’ultima dichiarazione prima dell’ingresso nel regime forfetario, il contribuente deve compilare il quadro “VA” rigo VA14. Tali soggetti che, dunque, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione in compilazione intendono avvalersi del regime forfetario non compilano il quadro “VO” in quanto accedono a un regime naturale, ma devono barrare la casella 1 del rigo VA14.

Per l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, invece, deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2.

RETTIFICA IVA: la rettifica nei passaggi da (o al) regime forfettario.

Per affrontare il tema della rettifica della detrazione IVA è opportuno segnalare che dal 13 dicembre 2025 è in vigore l’articolo 9 del D.Lgs. n.186/2025 che ha modificato la disciplina della rettifica della detrazione IVA abrogando il comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del TESTO IVA che correlava specificatamente la rettifica della detrazione IVA nel caso di “cambio” regime fiscale delle operazioni attive, nonché nelle ipotesi di modifica nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisiti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata.

La rettifica della detrazione “automatica” nelle fattispecie appena illustrate viene meno, per le novità normative appena descritte. 

Nel caso di cambio di regime fiscale e, precisamente, nel caso specifico di passaggio dal regime IVA ordinario a quello forfetario – e viceversa – rimane applicabile la rettifica prevista dall’articolo 1, comma 61, della L. n. 190/2014, come confermato dalle istruzioni della dichiarazione IVA 2026 (approvata dal provvedimento n. 51732/E/2026).

Nello specifico, per la compilazione del rigo VF70 – deputato ad accogliere i dati relativi alla rettifica della detrazione IVA – è specificato che i soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2026 si avvalgono del regime forfetario (Art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014), devono indicare l’eventuale imposta dovuta per effetto della ret­tifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della Legge n.190/2014.  Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario, indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della Legge n.190/2014. 

Con riferimento alla determinazione dell’importo da indicare nel rigo VF70, l’Agenzia rimanda al Prospetto “D” in cui, tra le ipotesi di rettifica della detrazione IVA, si confermano quelle previste dal:

  • passaggio dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art.27, c.1-2, DL n. 98/2011), al regime ordinario;
  • passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario (Art.1, commi 54-89, Legge n.190/2014);
  • passaggio dal regime forfetario (Art.1, commi 54-89, Legge n.190/2014), al regime ordinario.

Per quanto sin qui detto, si evince come anche nella dichiarazione IVA2026 l’ingresso e l’uscita dal regime forfettario se comporta la rettifica della detrazione IVA, essa continua a essere applicata come avveniva in passato.

Il contribuente che “passa” al regime ordinario, dunque, potrà detrarre l’IVA sulle operazioni passive in applicazione dell’articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972.

La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi e’ rettificata (in più o in meno) se i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. 

Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Periodo di osservazione: 5 anni dall’entrata in funzione per i beni mobili e 10 anni dall’acquisto o ultimazione per i beni immobili.

Occorre precisare che il periodo d’imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi che viene superato; inoltre, la rettifica da rilevare può essere un importo da recuperare o da riversare all’Erario.

CAMBIO REGIMERETTIFICARETTIFICA IVA
Ingresso al regime forfetarioNella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarieA SFAVORE
Uscita dal regime forfetarioNella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarieA FAVORE per l’IVA non detratta durante il regime forfettario

La dichiarazione IVA nel caso di superamento della soglia in corso d’anno

L’incasso sopra la soglia prevista per la fuoriuscita dal regime forfettario ha come conseguenza “immediata” un mutamento di regime tributario in corso d’anno, con effetti per le imposte sui redditi, l’Iva e le ritenute.

Al cambiamento di regime è collegata sia la rettifica della detrazione IVA che la compilazione della dichiarazione IVA.

Se nel periodo di imposta, il contribuente “forfettario” percepisce compensi o ricavi superiori ad 85.000 euro, ma inferiori a 100.000 euro, i benefici del regime decadono a partire dal periodo di imposta successivo. Se, invece, nel periodo i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro il regime forfettario decade immediatamente. 

Il superamento del limite di 100.000 euro è, dunque, rilevabile in corso d’anno e in tale ambito assume estrema rilevanza l’incasso della fattura che determina sconfinamento – e non l’emissione del documento che certifica tale corrispettivo. 

Dalla data dell’incasso, difatti, si delineano due scenari:

  • ante incasso, l’applicazione del regime forfettario e la collegata semplificazione;
  • post incasso, il passaggio al nuovo regime e l’applicazione di nuovi obblighi tributari.

Sotto il profilo dichiarativo, il modello IVA riflette lo scenario appena delineato, in quanto il contribuente deve redigere la dichiarazione annuale includendo tutte le operazioni (attive e passive) fatturate dopo la fuoriuscita dal regime agevolato, nonché l’imposta a credito oggetto della rettifica calcolata ai sensi dell’articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su questa fattispecie nella circolare n.32/E/2023, indicando le due casistiche:

  • nel caso di passaggio al regime ordinario (par.2.2) il superamento del limite di:
    • 85.000 euro nell’anno x – nel quale viene applicato il regime forfetario – implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2.

La “rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione” (Circ.10/E/2016 par.4.1.3.

  • 100.000 euro nell’anno x, invece, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.

Le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (Art.19-bis2 comma 9 DPR n.633/1972).

  • nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, il superamento:
    • Nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, quindi, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1 (da presentare nell’anno x+2) potrà essere computata “a credito” l’eventuale imposta relativa alla rettifica della detrazione IVA eseguita;
    • dei 100.000 euro comporta l’ingresso nel regime ordinario e i conseguenti adempimenti ai fini IVA (come, ad esempio, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale). A partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA: 
      • l’operazione che ha generato l’incasso; 

il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, decreto IVA 

    • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso; 
    • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate. 

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata la soglia deve evidenziare, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

Le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro, invece, rimangono nella disciplina del regime forfettario e non devono, essere evidenziate nella dichiarazione annuale (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell’ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.

Esempio da Circ. n.32/E/2023:

Il caso di un professionista che nel mese di settembre 2023 abbia già fatturato e incassato compensi per 80.000 euro e che nel mese di ottobre emetta, nell’ordine, la fattura n. x di 4.000 euro, la fattura n. y di 30.000 euro e, infine, la fattura n. z di 5.000 euro. Il 20 novembre è incassata la fattura n. y di 30.000 euro.

Ciò determina il superamento del limite di 100.000 euro di compensi «percepiti» nel corso del 2023 e la fuoriuscita immediata dal regime forfetario. Di conseguenza, a partire da tale momento il professionista ex forfetario deve applicare il regime IVA ordinario e deve assoggettare a IVA, oltre alle fatture emesse successivamente all’incasso, anche la fattura n. y che ha determinato lo sforamento.

Non devono, invece, essere rettificate le fatture n. x e n. z, emesse legittimamente senza IVA, prima dell’incasso della fattura n. y che ha causato la fuoriuscita dal regime forfetario, in ossequio a quanto disposto dalla relativa disciplina.

La rettifica conseguente all’esempio di cui sopra va effettuata emettendo, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto IVA, apposita nota di variazione in aumento (tramite SDI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA dovuta.

La casistica suesposta attiene all’ipotesi di rettifica dell’IVA non addebitata in rivalsa, il paragrafo 3.1.2. della citata circolare chiarisce, invece, la fattispecie collegata alla rettifica dell’IVA non detratta nel caso di superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno spiegando come tale rettifica, relativa all’imposta non detratta per l’applicazione del regime forfetario, vada indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento. Per questa evidenza, la circolare richiama l’articolo 19-bis2, comma 3, del decreto IVA, ormai abrogato. Sarebbe, dunque opportuno un chiarimento dell’Amministrazione che ridefinisca il quadro, anche sotto il profilo temporale, nel caso di passaggio da un regime a un altro stante l’applicazione ai fini della detrazione dei restanti commi dell’articolo 19-bis2.

L’esperto 

Se un soggetto vuol adottare la contabilità ordinaria deve comunicare nella dichiarazione IVA tale opzione?

I soggetti che intendono adottare una contabilità ordinaria, oltre a tenere un comportamento concludente, devono comunicare tale opzione nel quadro Vo della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stata effettuata la scelta.

Esempio: Il contribuente sceglie l’adozione del regime ordinario nel 2025. L’opzione si comunica nella dichiarazione IVA 2026 – da presentare entro il 30 aprile 2026 – compilando il rigo VO20, casella 1, ovvero il rigo VO21, casella 1, rispettivamente a seconda che trattasi opzione per il regime di contabilità ordinaria per le imprese minori (Art. 18, comma 8, d.P.R. n. 600/1973) ovvero per gli esercenti arti e professioni (Art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695 del 1996).

In caso che il contribuente opti per il regime di contabilità ordinaria nel rigo VO20 che valenza ha tale scelta?

L’opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, e resta valida fino a revoca (cfr. par. 6.6 della circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).

Se l’opzione per il regime di contabilità ordinaria è effettuata dagli esercenti arti e professioni, trattandosi di regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.

Se il contribuente supera il limite di 100mila euro nel 2025, quali dati devono essere indicati nel modello IVA2026?

Nella dichiarazione Iva annuale confluiscono tutte le operazioni attive e passive fatturate dell’anno 2025 “a partire dalla data di fuoriuscita” – definita dall’incasso della fattura che ha comportato il superamento della soglia – nonché l’eventuale imposta a credito emersa a seguito della rettifica della detrazione effettua in applicazione dell’articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972.

ESEMPIO PRATICO di rettifica IVA

Ingresso nel regime forfettario:

Il contribuente in regime ordinario aveva acquistato nel 2024 un computer per complessivi 3.355 euro (imponibile 2.750 euro + IVA al 22% pari a 605 euro).

Essendo in regime ordinario aveva detratto l’iva sull’acquisto. Nel 2025 decide di entrare nel regime forfettario e, dunque, deve procedere alla rettifica dell’IVA.

Per il bene acquistato deve procedere con la rettifica iva per i 4 anni residui rispetto il quinquennio di tutela fiscale (coefficiente d’ammortamento pari al 20%)

La rettifica IVA “a sfavore” da effettuare nella dichiarazione, da indicare nel quadro VF è pari a -484 euro (605 euro × 4/5).

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Uscita dal regime forfettario

Il contribuente in regime forfetario nell’anno 2024 ha superato il limite di 85.000 euro di ricavi e, dunque, è passato al regime ordinario nell’anno 2025. La detrazione iva spettante – essendo in regime ordinario – è oggetto di rettifica da indicare nel quadro VF.

Il contribuente ha acquistato nel 2024 un computer per complessivi 3.355 euro (imponibile 2.750 euro + IVA al 22% pari a 605 euro) e non ha detratto l’iva sull’acquisto essendo in regime forfettario.

Nel 2025 potrà a recuperare l’IVA non detratta all’atto dell’acquisto relativa al periodo di uscita dal regime forfettario sino ai tre anni successivi; andrà, invece, persa la quota parte di IVA relativa al 2024 (pari a 121euro).

La rettifica IVA “a favore” da effettuare nella dichiarazione IVA, da indicare nel quadro VF, è pari a +484 euro (605 euro × 4/5).

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