Riduzione contributiva INPS del 35% per forfettari nel 2026, domanda di accesso: quando vale la tempestività

Artigiani e commercianti in regime forfettario, entro quando richiedere la riduzione INPS 35%

L’articolo 1, comma 77 della Legge n. 190/2014 stabilisce che sul reddito forfettario si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Questa riduzione è prevista in via strutturale per artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario: non si tratta di un incentivo temporaneo, ma di una opzione esercitabile su base annuale.  

In via preliminare, occorre chiarire che la riduzione contributiva del 35% non va confusa con la riduzione del 50% prevista dall’art. 1, comma 186, della L. 207/2024. Quest’ultima, infatti, è riconosciuta su domanda ai lavoratori che, nel corso del 2025, si sono iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani o degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario. L’agevolazione del 50% può essere concessa per un periodo massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’attività. 

Per chi ha avviato un’attività nel corso del 2025 ed è in regime forfettario, il confronto è inevitabile. La riduzione del 50% appare, almeno in termini percentuali, più vantaggiosa rispetto a quella del 35%. Tuttavia, le due misure non sono cumulabili: occorre sceglierne una.

Tornando alla riduzione contributiva del 35%, con la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 l’Istituto ne ha dato conferma anche per il 2026 per i soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 e successive modifiche. 

La riduzione contributiva del 35% è applicabile nel 2026 ai contribuenti che risultavano già beneficiari del regime agevolato nel 2025 e che, in presenza dei requisiti fiscali richiesti anche per il 2026, non abbiano presentato espressa rinuncia. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2025 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2026 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026. 

Infine, coloro che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività per consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. 

Anche chi non intenda più usufruire del regime agevolato dovrà rispettare la scadenza del 28 febbraio 2026 per inoltrare l’istanza di rinuncia ed ottenere il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Le richieste effettuate successivamente al 28 febbraio 2026 determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Pertanto, per riepilogare, possono richiedere la riduzione contributiva del 35% i contribuenti in regime forfettario iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti e, sono invece esclusi: 

  • soggetti iscritti all’INPS Gestione Separata; 
  • soggetti iscritti alle Casse professionali, salvo specifiche disposizioni previste da ciascuna cassa;
  • soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50%;
  • collaboratori familiari under 21 di impresa familiare che fruisce del regime agevolato del 3%.

Allo stesso tempo, però, vi sono delle diverse casistiche che si possono verificare: 

  • forfettari dal 2025 che intendono beneficiare del regime contributivo agevolato dal 2026: i soggetti che esercitano attività d’impresa in regime forfettario già dal 2025, che non hanno fruito del regime contributivo agevolato, ma intendono iniziare a beneficiarne dal 2026, sono tenuti a compilare il modello telematico messo a disposizione sul sito dell’INPS entro il 28 febbraio 2026.

un contribuente è un artigiano in regime forfettario dal 2025 e, nel 2025 non ha chiesto la riduzione contributiva INPS del 35%. Se vuole iniziare a beneficiarne dal 2026, deve: accedere al sito INPS, compilare il modello telematico per l’agevolazione contributiva, inviare la domanda entro il 28 febbraio 2026;

  • forfettari dal 2025 che lo scorso anno hanno beneficiato del regime contributivo agevolato: i soggetti forfettari che nel 2025 hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato, qualora permangano i requisiti di agevolazione e non abbiano presentato rinuncia, possono continuare a beneficiare di tale agevolazione anche per l’anno 2026.

un contribuente è un commerciante in regime forfettario e nel 2025 ha già usufruito della riduzione INPS del 35%. Nel 2026 può continuare ad applicare l’agevolazione se: rimane in regime forfettario (quindi conserva i requisiti) e, non presenta rinuncia all’agevolazione;

  • soggetti nel regime ordinario nel 2025 e in regime forfettario nel 2026: i soggetti che hanno cambiato regime contabile a partire dall’esercizio 2026 passando dal regime ordinario a quello forfettario, se intendono fruire del regime agevolato per l’anno 2026, sono tenuti a presentare la domanda telematica all’interno del cassetto previdenziale entro il 28 febbraio 2026. 

un contribuente nel 2025 era in regime ordinario. Dal 1° gennaio 2026 passa al regime forfettario. Se vuole ottenere la riduzione INPS del 35% già per il 2026, deve presentare domanda telematica per il regime contributivo agevolato entro il 28 febbraio 2026;

  • forfettari che hanno intrapreso attività di impresa nel 2026: i soggetti che dal 2026 hanno intrapreso un’attività d’impresa e sono in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfettario, per l’adesione all’agevolazione contributiva devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’INPS la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. Se l’apertura avviene dopo il 1° gennaio 2026 ma entro il 28 febbraio 2026 vale sempre la tempestività rispetto al ricevimento del provvedimento di iscrizione. La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 è chiara “i soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale”. 

un contribuente apre nuova attività a marzo 2026 e sceglie il regime forfettario. Poiché ha iniziato l’attività dopo il 28 febbraio 2026, se vuole ottenere la riduzione INPS del 35% deve comunicare la richiesta di adesione all’agevolazione subito/con la massima tempestività. In pratica, non deve aspettare: la domanda va fatta appena riceve l’iscrizione, così l’Inps può applicare correttamente la tariffazione contributiva del 2026. 

In conclusione, è bene ricordare che la domanda deve essere presentata tramite l’area riservata del sito INPS, Cassetto Previdenziale Artigiani o Commercianti, area “Domande telematizzate”, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della legge n. 208/2015. Inoltre, il termine del 28 febbraio 2026 va rispettato in maniera tassativa, anche qualora lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, in quanto non è ammissibile un differimento automatico al primo giorno lavorativo utile.