Compensazione dei crediti nel 2026: stretta in presenza di ruoli scaduti

Dal 1° gennaio 2026 cambiano le regole sulla compensazione dei crediti fiscali: soglie, blocchi e deroghe

La compensazione è il meccanismo che consente al contribuente di estinguere debiti fiscali e contributivi mediante l’utilizzo di crediti maturati nei confronti dell’Erario, attraverso il modello F24. Si tratta di uno strumento centrale nella gestione dei versamenti, che consente di ridurre gli esborsi finanziari e di razionalizzare i flussi di cassa.

Nel tempo, la disciplina della compensazione è stata progressivamente rafforzata con l’introduzione di limiti quantitativi, vincoli temporali e divieti legati alla presenza di irregolarità fiscali pregresse. A partire dal 1° gennaio 2026, il quadro normativo è diventato ulteriormente più restrittivo, in attuazione dell’articolo 1, comma 116, della Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025.

Le tipologie di compensazione: verticale e orizzontale

La normativa distingue tra compensazione verticale e compensazione orizzontale, due fattispecie che continuano ad avere un trattamento differenziato anche nel nuovo assetto del 2026.

La compensazione verticale si verifica quando il credito viene utilizzato per estinguere un debito della stessa natura. Un esempio tipico è l’IVA a credito maturata in un periodo che viene utilizzata per compensare l’IVA a debito del periodo successivo. Per questa tipologia di compensazione non sono previsti limiti di importo e l’utilizzo del credito è consentito dal primo giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

La compensazione orizzontale, invece, riguarda l’utilizzo di un credito per il pagamento di tributi diversi. In questo caso continuano ad applicarsi limiti più stringenti. I crediti emergenti dalla dichiarazione possono essere utilizzati liberamente in compensazione orizzontale fino a 5.000 euro annui, limite elevato a 50.000 euro per le start-up innovative. Resta fermo il limite complessivo annuo di 2 milioni di euro. L’utilizzo oltre il limite di 5.000 euro è consentito solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, che deve essere munita di visto di conformità.

Il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Un elemento strutturale della disciplina della compensazione è rappresentato dal divieto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010. Tale disposizione stabilisce che la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, qualora il termine di pagamento sia scaduto.

Il divieto riguarda un ampio perimetro di tributi, che include le imposte dirette, l’IRAP, le addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive, l’IVA e le altre imposte indirette per le quali è ammessa la compensazione. Restano esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura.

I nuovi limiti introdotti dal 1° gennaio 2026

L’articolo 1 comma 116 della Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025 – modificando il comma 49 quinquies dell’articolo 37 del DL n. 223/2006 – ha introdotto, dal 1° gennaio 2026, un ulteriore e più incisivo limite alla compensazione orizzontale in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione, relativi a imposte erariali e accessori o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, il limite, in precedenza fissato a 100.000 euro, è stato ridotto a 50.000 euro.

Il blocco opera a condizione che i termini di pagamento siano scaduti e che non siano in essere provvedimenti di sospensione. 

La norma prevede tuttavia una rilevante esclusione: il divieto non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza. In presenza di una rateazione valida e regolarmente rispettata, la possibilità di compensare rimane quindi ferma.

Inoltre, la compensazione resta sempre possibile, anche in presenza di debiti superiori alla soglia di 100.000 euro, per i crediti di relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del DPR n. 917/1986;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con DPR n. 1124/1965.