Bonus Mobili 2026, ecco la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate con tutte le nuove Faq

Con il nuovo aggiornamento di gennaio 2026 della guida operativa dedicata al Bonus mobili ed elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate ribadisce regole, limiti e casistiche pratiche della detrazione collegata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La misura resta una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute nel 2026 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato, come previsto dalla proroga dalla Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025, art. 1, comma 22).

Cos’è e come funziona il Bonus mobili 2026

Il bonus consiste nella possibilità di portare in detrazione in dichiarazione le spese per arredi e grandi elettrodomestici nuovi, a condizione che l’acquisto sia collegato a un intervento edilizio agevolabile, cioè a uno di quelli del recupero del patrimonio edilizio.

La guida ricorda che la detrazione si ottiene in dichiarazione (730 o Redditi PF) e spetta solo a chi fruisce della detrazione per i lavori edilizi: se ristruttura un coniuge e compra i mobili l’altro, non spetta a nessuno. 

Occhio a un requisito temporale chiave: per acquisti effettuati nel 2026, l’intervento edilizio deve essere iniziato dal 1° gennaio 2025.

Chi può richiederlo e su quali immobili

La guida inquadra l’ambito oggettivo: interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.

Un punto da sottolineare è che il 50% non è limitato alla prima casa. La formulazione utilizzata dall’Agenzia (“unità immobiliari residenziali”) non introduce vincoli legati all’“abitazione principale”. Quindi, di fatto, la detrazione del 50% può spettare anche per interventi su seconde case, purché l’immobile sia residenziale e ricorrano tutti gli altri requisiti (intervento agevolabile, avvio lavori nei termini, pagamenti tracciabili, documentazione).

Attenzione poi a non confondere questo principio con una specifica FAQ sui box/posti auto pertinenziali (ne parliamo più avanti), dove compare l’espressione “abitazione principale” ma solo per delimitare gli interventi esclusi dal bonus mobili. 

Utile tenere a mente che i beni possono arredare anche un ambiente diverso dello stesso immobile, oppure l’intervento può essere su una pertinenza dell’immobile, anche accatastata autonomamente. Se i lavori riguardano poi parti condominiali, i condòmini possono detrarre solo le spese per arredi destinati alle parti comuni, non quelli per la propria abitazione.

Beni agevolabili, classi energetiche e spese accessorie

La detrazione riguarda mobili nuovi (es. letti, armadi, librerie, tavoli, sedie, divani, ecc.) e elettrodomestici nuovi rispettando le classi minime previste (A forni, E lavatrici/lavasciuga/lavastoviglie, F frigoriferi/congelatori), come da etichetta energetica. Sono incluse anche le spese di trasporto e montaggio.

Importo massimo 2026 e ripartizione della detrazione

Per il 2026 la detrazione del 50% si calcola su un tetto di spesa massimo di 5mila euro, come già per 2024 e 2025, e va ripartita in 10 quote annuali. Il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alle parti comuni oggetto di ristrutturazione.

Pagamenti e documenti: cosa controllare 

I pagamenti ammessi sono bonifico oppure carta di debito/credito. Esclusi contanti, assegni e “altri mezzi”. Da notare che per le carte la data di pagamento coincide con il giorno di utilizzo della carta, cioè con quella riportata sulla ricevuta di transazione, e non con l’addebito in conto.

Ammesso anche l’acquisto con finanziamento, se la finanziaria paga con modalità tracciabili e il contribuente conserva la ricevuta.

Vanno conservati ricevute (bonifico/transazione), addebito in conto, fatture con natura/qualità/quantità, e prova della classe energetica ove richiesta. Per alcuni elettrodomestici è prevista poi anche la comunicazione ENEA, anche se la guida ricorda che l’invio mancato o tardivo non fa perdere il diritto alla detrazione.

I quesiti della guida: tutte le risposte 

  1. L’Ecobonus per la riqualificazione energetica (art. 14 DL 63/2013) dà diritto al bonus mobili?
    No: gli interventi agevolati come riqualificazione energetica non consentono la detrazione per mobili o elettrodomestici.

  2. L’acquisto di mobili all’estero è detraibile?
    Sì, se si possiede la documentazione richiesta e si rispettano gli stessi adempimenti previsti per acquisti in Italia.

  3. Decesso del contribuente: le quote non fruite passano all’erede che detiene l’immobile?
    No: la norma non prevede il trasferimento della detrazione non utilizzata.

  4. Bonifico e ritenuta: si applica sempre?
    No: se si usa un bonifico diverso da quello predisposto per ristrutturazioni, il bonifico non è soggetto a ritenuta (richiamo alla circ. 7/E 31.3.2016).

  5. Ho acquistato un box pertinenziale con detrazione 50%: posso avere anche il bonus mobili?
    No: tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili non rientra la realizzazione di box o posti auto pertinenziali.

  6. Scontrino senza codice fiscale (pagamento con carta): la detrazione è persa?
    No, può essere ammessa se lo scontrino riporta natura, qualità e quantità e risulta riconducibile al titolare della carta, coerente con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

  7. C’è un termine dalla fine lavori entro cui comprare mobili/elettrodomestici?
    La data entro cui acquistare i beni agevolati è spostata al 31 dicembre 2026. Non c’è vincolo di consequenzialità tra esecuzione lavori e acquisto, ma resta la condizione che i lavori siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto, quindi 2025 per il 2026.

  8. Frazionamento/accorpamento (da 1 a 2 unità o viceversa): il plafond 2026 raddoppia?
    Per individuare il limite di spesa contano le unità censite in catasto all’inizio dei lavori, non quelle risultanti a fine intervento.

  9. Ne ho diritto se ho pagato solo oneri di urbanizzazione, o solo parte di spese o compenso tecnico?
    Sì: l’agevolazione spetta anche a chi ha sostenuto solo oneri di urbanizzazione o solo parte dei costi/compenso del professionista.

  10. Cosa rientra nei grandi elettrodomestici?
    Per individuarli occorre fare riferimento all’Allegato II del D.Lgs. 49/2014, con l’elenco riportato in guida.