Con il nuovo aggiornamento di gennaio 2026 della guida operativa dedicata al Bonus mobili ed elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate ribadisce regole, limiti e casistiche pratiche della detrazione collegata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La misura resta una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute nel 2026 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato, come previsto dalla proroga dalla Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025, art. 1, comma 22).
Cos’è e come funziona il Bonus mobili 2026
Il bonus consiste nella possibilità di portare in detrazione in dichiarazione le spese per arredi e grandi elettrodomestici nuovi, a condizione che l’acquisto sia collegato a un intervento edilizio agevolabile, cioè a uno di quelli del recupero del patrimonio edilizio.
La guida ricorda che la detrazione si ottiene in dichiarazione (730 o Redditi PF) e spetta solo a chi fruisce della detrazione per i lavori edilizi: se ristruttura un coniuge e compra i mobili l’altro, non spetta a nessuno.
Occhio a un requisito temporale chiave: per acquisti effettuati nel 2026, l’intervento edilizio deve essere iniziato dal 1° gennaio 2025.
Chi può richiederlo e su quali immobili
La guida inquadra l’ambito oggettivo: interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.
Un punto da sottolineare è che il 50% non è limitato alla prima casa. La formulazione utilizzata dall’Agenzia (“unità immobiliari residenziali”) non introduce vincoli legati all’“abitazione principale”. Quindi, di fatto, la detrazione del 50% può spettare anche per interventi su seconde case, purché l’immobile sia residenziale e ricorrano tutti gli altri requisiti (intervento agevolabile, avvio lavori nei termini, pagamenti tracciabili, documentazione).
Attenzione poi a non confondere questo principio con una specifica FAQ sui box/posti auto pertinenziali (ne parliamo più avanti), dove compare l’espressione “abitazione principale” ma solo per delimitare gli interventi esclusi dal bonus mobili.
Utile tenere a mente che i beni possono arredare anche un ambiente diverso dello stesso immobile, oppure l’intervento può essere su una pertinenza dell’immobile, anche accatastata autonomamente. Se i lavori riguardano poi parti condominiali, i condòmini possono detrarre solo le spese per arredi destinati alle parti comuni, non quelli per la propria abitazione.
Beni agevolabili, classi energetiche e spese accessorie
La detrazione riguarda mobili nuovi (es. letti, armadi, librerie, tavoli, sedie, divani, ecc.) e elettrodomestici nuovi rispettando le classi minime previste (A forni, E lavatrici/lavasciuga/lavastoviglie, F frigoriferi/congelatori), come da etichetta energetica. Sono incluse anche le spese di trasporto e montaggio.
Importo massimo 2026 e ripartizione della detrazione
Per il 2026 la detrazione del 50% si calcola su un tetto di spesa massimo di 5mila euro, come già per 2024 e 2025, e va ripartita in 10 quote annuali. Il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alle parti comuni oggetto di ristrutturazione.
Pagamenti e documenti: cosa controllare
I pagamenti ammessi sono bonifico oppure carta di debito/credito. Esclusi contanti, assegni e “altri mezzi”. Da notare che per le carte la data di pagamento coincide con il giorno di utilizzo della carta, cioè con quella riportata sulla ricevuta di transazione, e non con l’addebito in conto.
Ammesso anche l’acquisto con finanziamento, se la finanziaria paga con modalità tracciabili e il contribuente conserva la ricevuta.
Vanno conservati ricevute (bonifico/transazione), addebito in conto, fatture con natura/qualità/quantità, e prova della classe energetica ove richiesta. Per alcuni elettrodomestici è prevista poi anche la comunicazione ENEA, anche se la guida ricorda che l’invio mancato o tardivo non fa perdere il diritto alla detrazione.
I quesiti della guida: tutte le risposte
- L’Ecobonus per la riqualificazione energetica (art. 14 DL 63/2013) dà diritto al bonus mobili?
No: gli interventi agevolati come riqualificazione energetica non consentono la detrazione per mobili o elettrodomestici. - L’acquisto di mobili all’estero è detraibile?
Sì, se si possiede la documentazione richiesta e si rispettano gli stessi adempimenti previsti per acquisti in Italia. - Decesso del contribuente: le quote non fruite passano all’erede che detiene l’immobile?
No: la norma non prevede il trasferimento della detrazione non utilizzata. - Bonifico e ritenuta: si applica sempre?
No: se si usa un bonifico diverso da quello predisposto per ristrutturazioni, il bonifico non è soggetto a ritenuta (richiamo alla circ. 7/E 31.3.2016). - Ho acquistato un box pertinenziale con detrazione 50%: posso avere anche il bonus mobili?
No: tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili non rientra la realizzazione di box o posti auto pertinenziali. - Scontrino senza codice fiscale (pagamento con carta): la detrazione è persa?
No, può essere ammessa se lo scontrino riporta natura, qualità e quantità e risulta riconducibile al titolare della carta, coerente con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). - C’è un termine dalla fine lavori entro cui comprare mobili/elettrodomestici?
La data entro cui acquistare i beni agevolati è spostata al 31 dicembre 2026. Non c’è vincolo di consequenzialità tra esecuzione lavori e acquisto, ma resta la condizione che i lavori siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto, quindi 2025 per il 2026. - Frazionamento/accorpamento (da 1 a 2 unità o viceversa): il plafond 2026 raddoppia?
Per individuare il limite di spesa contano le unità censite in catasto all’inizio dei lavori, non quelle risultanti a fine intervento. - Ne ho diritto se ho pagato solo oneri di urbanizzazione, o solo parte di spese o compenso tecnico?
Sì: l’agevolazione spetta anche a chi ha sostenuto solo oneri di urbanizzazione o solo parte dei costi/compenso del professionista. - Cosa rientra nei grandi elettrodomestici?
Per individuarli occorre fare riferimento all’Allegato II del D.Lgs. 49/2014, con l’elenco riportato in guida.
