Pignoramento esattoriale presso terzi, le novità operative sugli articoli 72 e 72-bis

Le più recenti pronunce della Cassazione precisano ambito applicativo, termini di adempimento, sorte dei crediti futuri ed effetti dell’omessa notifica al debitore nelle procedure di riscossione ex D.P.R. n. 602/1973

Nel sistema della riscossione coattiva, gli artt. 72 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 disciplinano due forme di espropriazione presso terzi fondate su presupposti e oggetti diversi, ma accomunate da una procedura semplificata. La semplificazione sta nel fatto che entrambe si svolgono in ambito amministrativo, senza l’intervento del giudice dell’esecuzione, in quanto, nella normalità dei casi e salvo quanto detto oltre, l’agente della riscossione sostituisce alla citazione ex art. 543 c.p.c. un ordine diretto di pagamento rivolto al terzo.

Entrambe le disposizioni oggi applicabili, dal 1° gennaio 2027, continueranno a operare con diversa numerazione, in quanto recepite nel D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, che ha riordinato la materia dei versamenti e della riscossione nell’ambito della nuova codificazione tributaria.

L’art. 72 disciplina una fattispecie specifica, consentendo l’aggressione di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati. L’atto contiene l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente all’agente della riscossione i canoni scaduti e non versati entro quindici giorni dalla notifica, nonché i canoni a scadere alle rispettive scadenze, fino a concorrenza del credito azionato. In caso di mancato pagamento del terzo, il comma 2 impone il passaggio alla procedura ordinaria di pignoramento presso terzi prevista dal c.p.c.: il terzo intimato e il debitore devono essere citati dinanzi al giudice dell’esecuzione e, in quella sede, si apre la fase processuale volta alla verifica della dichiarazione del terzo o del suo obbligo nei confronti del debitore esecutato e, quindi, all’eventuale assegnazione del credito pignorato, secondo la disciplina degli artt. 543 e seguenti c.p.c.

L’art. 72-bis ha invece una portata più ampia, poiché disciplina il pignoramento della generalità dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi. La norma consente all’agente della riscossione di sostituire alla citazione prevista dall’art. 543 c.p.c. un ordine diretto di pagamento rivolto al terzo. Le somme già maturate devono essere versate entro sessanta giorni dalla notifica, mentre quelle future vanno corrisposte alle rispettive scadenze. La disposizione richiama altresì i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72-ter, con esclusione dei crediti pensionistici.

Esposte, in sintesi, le caratteristiche essenziali dell’una e dell’altra disposizione, occorre ora soffermarsi sui principali profili di differenza tra i due istituti.

La prima differenza sta nell’oggetto del credito pignorato: l’art. 72 si applica ai canoni di locazione, mentre l’art. 72-bis ai crediti verso terzi in generale. La seconda è nei termini di adempimento: quindici giorni per i fitti e le pigioni già scaduti, sessanta, invece, per le somme già maturate oggetto di pignoramento ex art. 72-bis. Infine, la terza differenza che è di ordine pratico: l’art. 72-bis è diventato la disposizione centrale nella riscossione esattoriale presso terzi, specialmente per conti correnti, stipendi, compensi e crediti commerciali.

La giurisprudenza più recente aiuta a definire meglio il perimetro applicativo delle due norme.

Con la sentenza n. 28520 del 27 novembre 2025, la Cassazione si è soffermata sulla lettura coordinata degli artt. 72 e 72-bis, ritenendo legittimo il pignoramento anche dei crediti futuri, tanto nell’ambito del primo (fitti o pigioni), quanto in quello del secondo (altri crediti verso terzi), purché derivanti da un rapporto base già esistente al momento del pignoramento.

Di particolare rilievo operativo, inoltre, è l’ordinanza Cass. n. 30214 del 16 novembre 2025, secondo cui, se il terzo non esegue il pagamento nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72-bis, il vincolo del pignoramento speciale perde efficacia. Da quel momento, l’agente della riscossione non può più fare leva sulla procedura semplificata e, per proseguire, deve passare alla forma ordinaria del pignoramento presso terzi prevista dal c.p.c., in applicazione del richiamo all’art. 72, comma 2. L’art. 72-bis regola, quindi, la fase semplificata dell’ordine diretto di pagamento, mentre l’art. 72, comma 2, individua la disciplina di raccordo con il rito ordinario quando il terzo non adempie.

Dal punto di vista pratico, la statuizione è di notevole importanza per verificare la legittimità della procedura, poiché impone di controllare con particolare attenzione il momento in cui il terzo ha eseguito il pagamento e, prima ancora, la data di notificazione dell’atto di pignoramento. La scansione temporale dell’adempimento del terzo diventa, quindi, un elemento decisivo sia per la tenuta dell’azione esecutiva, sia per l’individuazione del corretto rimedio difensivo esperibile dal debitore o dal terzo interessato.

Altro profilo centrale riguarda la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 72-bis, che deve essere eseguita non solo al terzo pignorato, ma anche al debitore esecutato, come da ultimo chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 6/2026. Ad avviso della Suprema Corte, l’omessa notifica al debitore determina l’inesistenza giuridica dell’atto, perché manca un requisito costitutivo dell’ingiunzione esecutiva. Il vizio non è sanabile, neppure se il debitore abbia avuto conoscenza dell’atto in via indiretta, per cui il pignoramento resta privo di effetti anche sul piano del recupero coattivo e dell’interruzione della prescrizione.

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