Forfettari, aliquota 5% solo per le nuove attività Per l’aliquota al 5% l’attività deve essere nuova. L’agevolazione dura per cinque anni

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o professioni. È spesso scelto per la sua struttura semplificata e perché consente di applicare regole più leggere rispetto ai regimi ordinari, a condizione che siano rispettati specifici requisiti. 

Possono accedervi i contribuenti che, nell’anno precedente, non superano 85.000 euro di ricavi o compenso (sommando eventuali attività con codici ATECO diversi) e che non sostengono più di 20.000 euro lordi di spese per lavoro e collaborazioni. Il regime resta valido finché tali condizioni permangono: in caso contrario, cessa dall’anno successivo, mentre se i ricavi/compensi superano 100.000 euro il forfettario decade già nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento. 

Regime forfettario, imposta sostitutiva del 15% e del 5%

Nel regime forfettario, il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività svolta; dal reddito così determinato si possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori (anche quelli versati per i collaboratori dell’impresa familiare, in determinati casi), con possibilità di dedurre l’eventuale eccedenza dal reddito complessivo. 

Sul reddito imponibile si applica un’unica imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali; nelle imprese familiari l’imposta è dovuta dall’imprenditore ed è calcolata sul reddito al lordo dei compensi ai familiari. Il reddito in forfettario rileva inoltre ai fini di deduzioni, detrazioni e benefici legati a requisiti reddituali. 

Per favorire la nascita di nuove iniziative economiche, l’art. 1, comma 65, della L. 190/2014 aveva inizialmente introdotto un trattamento fiscale di favore per i contribuenti che avviavano l’attività nel 2015. In particolare, era prevista, per i primi tre anni, la possibilità di ridurre di un terzo il reddito imponibile su cui calcolare l’imposta. Successivamente, con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) la predetta disposizione è stata interamente sostituita introducendo un nuovo beneficio fiscale: per chi avvia una nuova attività sono previsti vantaggi ulteriori, l’imposta sostitutiva scende al 5% per i primi cinque anni se ricorrono specifiche condizioni.

Aliquota agevolata al 5%: requisiti e distinzione dall’accesso al regime forfettario

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

È bene precisare che il rispetto di questi requisiti è necessario solo nel caso in cui si volesse accedere all’aliquota ridotta. Viceversa, a nulla influiscono sull’accesso al regime forfettario in generale sul quale, però, è necessario rispettare le condizioni previste dal comma 57 del predetto articolo 1 della L. 190/2014. 

Il requisito dei “tre anni precedenti”: calcolo a calendario 

La circolare n. 17/E/2012, seppur riferita al regime abrogato di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e le nuove iniziative, spiega alcuni passaggi fondamentali sui requisiti inerenti all’aliquota agevolata. In particolare, si chiarisce come va interpretato e calcolato il requisito dei “tre anni precedenti”: in base alla formulazione della norma, il conteggio non si fa guardando ai periodi d’imposta (anni fiscali completi), ma alla data di avvio della nuova attività. Di conseguenza, per verificare il requisito bisogna controllare che eventuali attività svolte in precedenza siano state cessate prima dell’inizio del triennio che precede l’apertura, calcolato secondo il normale calendario. 

In pratica, se un contribuente ha chiuso la precedente attività il 31 maggio 2023, può avviarne un’altra e accedere al regime agevolato già nel luglio 2026, senza dover aspettare che trascorrano tre anni fiscali interi. Quindi non è necessario attendere il 1° gennaio 2027, perché il riferimento è al triennio di calendario e non a tre periodi d’imposta completi. 

Mera prosecuzione e continuità dell’attività

Sempre seguendo il documento di prassi, si parla di mera prosecuzione quando l’attività è “nuova” solo sulla carta (per esempio cambia la forma giuridica o il contratto), ma nella realtà prosegue in continuità con quella precedente: stesso posto, stessi clienti, stessi strumenti/beni e stesso mercato. 

Per esempio: un falegname prima dipendente che apre come imprenditore ma lavora sostanzialmente per lo stesso giro di clienti di prima (magari l’ex datore di lavoro o i suoi clienti rappresentano la maggior parte dei nuovi clienti) è un caso tipico di continuità sostanziale. 

Il requisito va controllato con particolare attenzione se prima c’era un contratto a tempo indeterminato. Invece, lavori precari (come un contratto a tempo determinato o una Co.co.co.) di regola non bloccano il regime, perché sono considerati marginali dal punto di vista economico e sociale. Per semplificare, questa marginalità si presume quando il lavoro a termine o la co.co.co. è durata non più di metà del triennio precedente l’avvio dell’attività. 

Se però c’è stato un tempo indeterminato, oppure un tempo determinato/co.co.co. durati oltre quel limite, allora bisogna verificare concretamente che la nuova attività non sia in continuità con la precedente. La continuità, secondo il testo, non può esserci quando le due attività richiedono competente non omogenee. 

Per esempio, un medico neurologo dipendente che avvia un’attività da musicista non è in continuità, perché cambia completamente ambito e competenze. 

Al contrario, l’accesso al regime non è consentito quando si resta nello stesso settore e sullo stesso mercato. Per esempio, un medico dipendente specializzato in ortopedia che avvia la libera professione (anche in un’altra branca) ma si rivolge allo stesso bacino di utenza e considera clienti anche i pazienti già seguiti da dipendente, viene visto come prosecuzione sostanziale.

Viene poi dato rilievo a un’eccezione: la condizione sulla “mera prosecuzione” non si applica se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. In questo caso non si contrasta la finalità “anti-elusiva” della norma e una lettura troppo rigida penalizzerebbe proprio chi prova a ripartire con le competenze maturate.

Per esempio, un ingegnere idraulico dipendente che perde il lavoro (o viene messo in mobilità) per cause non dipendenti da lui può usare il regime agevolato anche se continua a lavorare come ingegnere idraulico, ma da autonomo.

Non impediscono l’accesso eventuali prestazioni occasionali svolte nell’anno precedente, perché rientrano tra i “redditi diversi” (art. 67 TUIR) e non equivalgono all’esercizio stabile di un’attività d’impresa o professionale.