Pignoramenti, stop al vincolo eterno: la Cassazione ribalta le regole e impone lo “spegnimento” automatico Il pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73 non richiede provvedimenti del giudice per perdere efficacia in caso di inerzia del terzo

Nel pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell’ art. 72 -bis D.P.R n: 602/1973, il mancato pagamento da parte del terzo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordine determina l’automatica perdita di efficacia del pignoramento, senza necessità né di un provvedimento del giudice né della proposizione di un’opposizione. In tal caso l’Agente della riscossione deve procedere, se intende proseguire l’espropriazione, con un nuovo pignoramento nelle forme ordinarie ( art.543 c.p.c ).

È quanto emerge dall’ordinanza n. 30214/2025 della Corte di cassazione (Sez. 5 civ.), depositata il 16 novembre. 

Il procedimento ex art. 72-bis è una fase prodromica e semplificata del pignoramento presso terzi. Se il terzo non paga, l’Agente della riscossione deve proseguire ex art. 72 comma 2, cioè avviando un nuovo pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. Questo presuppone che il primo vincolo non sia più efficace. 

Spiega, allora, la Corte – si riporta testualmente -: «La soluzione dell’automatica perdita di efficacia del pignoramento per effetto del decorso del termine previsto dall’art. 72-bis co. 1 lett. a) D.P.R 602/72 senza che intervenga il pagamento, è l’unica che appare compatibile con il richiamo al precedente art. 72 che prevede, in tal caso, la necessità per l’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie. Se il vincolo permanesse fino alla dichiarazione da parte del G.E., con la conseguenza che il pagamento del terzo pignorato, anche se eseguito in ritardo, potrebbe estinguere sia l’obbligazione del terzo verso il debitore esecutato che quella di quest’ultimo verso il creditore procedente, l’agente per la riscossione non avrebbe alcuna necessità di procedere ad un nuovo pignoramento nelle forme previste dall’art. 543 c.p.c. In realtà, il modello procedimentale può ricostruirsi come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata dal fatto che l’inottemperanza del termine per il pagamento comporta la chiusura della fase parentetica e l’apertura dello svolgimento dell’ordinario procedimento espropriativo, senza necessità di alcuna impugnazione (arg. da Cass. n. 20294/2011, cit.).»

Ove si ritenesse necessaria – come ha sostenuto nel caso concreto l’Agenzia delle Entrate – la proposizione dell’opposizione per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento, si perverrebbe alla conclusione che il credito pignorato potrebbe rimanere sottoposto a vincolo “sine die”; situazione che la Corte esclude.

Pertanto, la perdita di efficacia discende – per gli Ermellini – dal semplice decorso del termine, senza necessità di opposizione. 

Se la perdita di efficacia non fosse automatica:

  • il terzo potrebbe pagare anche dopo mesi o anni,
  • l’Agente per la riscossione non avrebbe motivo di procedere al pignoramento ordinario,
  • il meccanismo dell’art. 72-bis perderebbe la sua natura “acceleratoria”.

Tutto ciò è contrario alla logica della norma.