Inviti del Fisco, risposte impossibili: così la mancata produzione documentale si trasforma in trappola per il contribuente


L’omessa produzione documentale non è esente da conseguenze, fra l’altro molto diverse fare loro. Nell’ordinamento tributario sono già presenti diverse disposizioni che disciplinano la mancata consegna dei documenti richiesti dagli organi ispettivi o il mancato deposito degli stessi nel corso del primo grado di giudizio (disposizione recentemente riformata). A tale scenario si aggiunge il caso dei documenti non prodotti in fase di presentazione delle osservazioni allo schema di atto, inutilizzabili in caso di successiva istanza di adesione.

L’omessa o irregolare risposta agli inviti dell’Amministrazione finanziaria di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ha, in primo luogo, conseguenze dal punto di vista sanzionatorio. L’inottemperanza all’invito, od a qualsivoglia altra richiesta fatta dagli Uffici o dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei propri poteri ispettivi, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, determinata in misura variabile da 250 a 2.000 euro. Gli inviti, i questionari ed ogni altra richiesta fatta dagli organi ispettivi non prevedono termini fissi. In ciascuna richiesta l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza devono indicare il termine per l’adempimento, che non può essere comunque inferiore a quindici giorni dalla notifica.

Solo in alcuni casi i documenti non consegnati nei termini non potranno essere successivamente utilizzati dal contribuente. Sul punto, nonostante l’articolo 32, comma 4, del citato dPR n. 600 del 1973 disponga che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti non possano essere presi in considerazione a favore del contribuente, sia in fase amministrativa che contenziosa, affinché si verifichi la causa di inutilizzabilità appena descritta è necessario che la richiesta preveda al suo interno una specifica e formale intimazione in tal senso. In altri termini è necessario che l’organo ispettivo avverta espressamente il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza (Cass. n. 6275 del 2023). In assenza di una simile intimazione, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, la documentazione non esibita a seguito della richiesta dell’organo ispettivo potrà essere prodotta nelle fasi successive, ad esempio in sede di contraddittorio preventivo o direttamente in giudizio, senza alcuna limitazione o pregiudizio. Il predetto obbligo informativo a carico dell’organo ispettivo, infatti, assume natura inderogabile.

Ai fini del contenzioso le regole sono state recentemente modificate. E’ stato riformulato l’articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992 prevedendo che in appello non siano ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti che non siano stati già prodotti nel giudizio di primo grado. Salvo che tali documenti non siano considerati dal Giudice di secondo grado indispensabili ai fini della decisione, ovvero il contribuente dimostri di non averli potuti produrre per causa ad esso non imputabile, i documenti non prodotti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione non potranno essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione. Prima di tale modifica, in tal senso, per la produzione documentale non erano previste limitazioni di sorta.

Ulteriori vincoli, infine, sono stati introdotti insieme al contraddittorio preventivo generalizzato. Nel caso in cui il contribuente, dopo aver ricevuto uno schema di atto ai sensi dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, decida prima di produrre le osservazioni allo schema di atto, e poi di presentare istanza di accertamento con adesione nel termine di quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997 dispone che l’Ufficio, ai fini dell’accordo, non sia tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti dal contribuente con le proprie osservazioni.

Non trattandosi di un divieto l’Ufficio, ove ritenga, potrà comunque considerare gli ulteriori elementi addotti per la prima volta in fase di adesione. Il contribuente, salvo che i medesimi documenti non siano stati già richiesti con un invito ai sensi dell’articolo 32 del dPR n. 600 del 1973, potrà comunque produrli successivamente, sia in fase di eventuale autotutela che in giudizio.

Alla luce delle diverse disposizioni normative il contribuente è sicuramente libero di definire una propria strategia di difesa, ritardando la presentazione della documentazione richiesta. A tal fine, tuttavia, lo stesso dovrà valutare attentamente in quali casi l’inadempimento sia tale da incidere sul proprio diritto di difesa, ad esempio in presenza di invito che riporti espressamente l’intimazione di cui all’articolo 32, comma 4, del dPR n. 600 del 1973, ed in quali, a seguito della propria rinuncia, gli è comunque consentito produrre successivamente la documentazione richiesta con il primo invito.