Rottamazione quinquies, come funziona la nuova pace fiscale 2026: tutto su debiti, interessi e sanzioni

Una delle misure più attese della Legge di Bilancio 2026 – il cui testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 17 ottobre 2025 – è senza dubbio la Rottamazione quinquies.

Si tratta di un nuovo intervento di pace fiscale, volto a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco pagando solo le somme dovute a titolo di capitale, con l’azzeramento totale di sanzioni, interessi e aggio.

Secondo quanto previsto dalla bozza in nostro possesso, la norma riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, che derivano da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Sono invece esclusi i debiti sorti a seguito di accertamento.

Come funziona il pagamento: unica soluzione o 54 rate fino al 2035

Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione o in forma rateale. In particolare, chi sceglie di saldare in una volta sola deve versare l’intero importo entro il 31 luglio 2026.

In alternativa, è possibile dilazionare l’importo in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • prime tre rate: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata: ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 al 2034;
  • ultime tre rate: 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Sulle rate è applicato un interesse del 4% annuo a partire dal 1° agosto 2026. 

Decadenza 

Diversamente dalle precedenti edizioni della rottamazione, la perdita dei benefici della rottamazione quinquies non si verifica per il ritardo dei versamenti. 

Infatti, in base al testo della bozza in nostro possesso, la definizione decade soltanto nei casi più gravi, ossia:

  • mancato pagamento dell’unica rata prevista,
  • omesso versamento di due rate anche non consecutive del piano,
  • oppure in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata. 

Come e quando presentare domanda

Il contribuente che intende usufruire della definizione deve presentare – entro il 30 aprile 2026 – presentando una dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nella dichiarazione, il debitore dovrà:

  • indicare i carichi che intende definire;
  • scegliere il numero di rate (fino a 54);
  • dichiarare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciarvi.

Se sono in corso contenziosi sui debiti oggetto della definizione, il giudice sospenderà i procedimenti fino al pagamento della prima rata. Con quest’ultimo, il giudizio si estingue automaticamente e le sentenze non passate in giudicato diventano inefficaci.

Entro lo stesso termine del 30 aprile 2026, è possibile integrare o correggere la dichiarazione già presentata.

Comunicazione delle somme e modalità di pagamento

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori:

  • l’ammontare complessivo dovuto;
  • l’importo di ciascuna rata (che non potrà essere inferiore a 100 euro);
  • le date di scadenza.

Il pagamento del dovuto potrà essere effettuato:

  • tramite domiciliazione bancaria;
  • con moduli precompilati online;
  • oppure agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Effetti della domanda di definizione agevolata

Dal momento della presentazione della domanda di adesione alla definizione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospese eventuali rateazioni già in corso, fino alla scadenza della prima o unica rata;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • quelle già in corso sono sospese (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo).

Inoltre, durante la pendenza della procedura:

  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini fiscali (art. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973);
  • può ottenere il DURC regolare, utile per appalti o agevolazioni pubbliche.

Debiti inclusi e casi particolari

Possono essere inclusi nella definizione anche:

  • i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 per cui si è determinata l’inefficacia della relativa definizione;
  • i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione;
  • i debiti rientranti in procedure concorsuali o di composizione della crisi d’impresa, con applicazione delle regole dei crediti prededucibili;
  • le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi e all’aggio di riscossione.

Restano invece esclusi i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano tutte le rate già pagate